Emergenze sanitarie…comunicazioni alle Famiglie e al Personale (pagina aggiornata in data20 settembre 2023)
A.s. 2023/24
CIRC.N.12 Aggiornamento delle-misure di prevenzione della trasmissione di SARS CoV 2
a.s. 2022/2023
CIRC.N 88 Indicazioni prevenzione influenza aviaria
AVIARIA m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(E).0031683.07-03-2023
m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(E).0001103.26-01-2023
m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0001370.01-02-2023
INDICAZIONI TECNICO OPERATIVE PER MIGLIORARE QUALITA DELL’ARIA_VD
INDICAZIONI ANNO SCOLASTICO_2022-2023_VER. 31 OTTOBRE 22
11.11.2022m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0014737.11-11-2022
19.10.2022 m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(E).0072611.01-09-2022
29.09.2022 GESTIONE CONTATTI CASI IN AMBITO SCOLASTICO SARS-COV-2_COVID-19
28.08.2022 MI_Vademecum COVID AS 22-23
INFANZIA – Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS CoV 2A.S. 2022-2023
Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS CoV 2-as. 2022-2023_versione-05.08.2022

a.s. 2021/2022
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 11 MARZO 2022 in vigore dal 14/03/2022
SEGNATURA_1648790932_NUOVO Piano scuola 2021 2022-
NUOVE REGOLE GESTIONE CASI COVID 06.04.2022 m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(E).0018665.30-03-2022
23-02-2022 m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(E).0010177.
05/02/2022 MI_GESTIONE EMERGENZA COVID-19 – VADEMECUM_V2
DECRETO LEGGE N . 5 04 FEBBARIO 2022
covid proroga m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(E).0004041.25-01-2022
Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute , N. 11 dell’8/01/2021
DECRETO LEGGE 07 GENNAIO 2022 n.1
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
23.12.2021 Min. Salute – nota congiunta m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(I).0056070.24-12-202123.12.2021 Allegato – nota_congiunta_4_mesi
23.12.2021 ESENZIONI PROROGA m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(I).0055970.23-12-202
07 DICEMBRE 2021 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001889.07-12-2021
ALL 3 Ordinanza_34_PC_FVG_dd_14_10_2020
DECRETO LEGGE N 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021
25 novembre 2021 Circolare nuova proroga esenzioni
23/11/2021 Circolare – m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(I).0050996.23-11-2021
ALLEGATO_1 ALLEGATO_2 ALLEGATO_3 alla Circolare del 23/11/2021
firmato_1611326380_PIANO_DELLA_DIDATTICA_DIGITALE_INTE
06 11 2021 M_PI.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001218.06-11-2021
28 OTTOBRE 2021 NOTA TECNICA ALLEGATA ALLA CIRCOLARE
13/09/2021 CIRC.N.5_DISPOSIZIONI_RELATIVE_ALLEMERGENZA_COVID_19_
08 09 2021 UFFICIALE(U).0009838.06-09-2021
Strategico scuola e Protocollo operativo test-2021-2022 v5-Finale
01/09/2021 Grafica-Rientriamo a scuola in sicurezza
19 agosto 2021 Il green pass a scuola – Scheda di sintesi (ver 2.0 – 19 agosto2021)
09 agosto 2021 DECRETO LEGGE n. 111 del 6 agosto 2021
Circolare Ministeriale 35309 del 04 agosto 2021 Circolare Esenti Green Pass
09 AGOSTO 2021 Piano Scuola 21_22 integrato da estratti dei verbali del CTS del 12/07 e del 05/08/2021
06 agosto 2021 Piano Scuola 21_22
05 AGOSTO 2021 VADEMECUM GREEN-PASS CERTIFICAZIONE VERDE_
24/09/2020 DVR COVID S Giovanni seconda versione su modello_INAIL rivisto il 24 settembre 2020
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as 2020/2021
Nominativi Referenti Regionali Emergenza Sanitaria referenti AGGIORNATO 09.09
CIRC.N.4 Disposizioni gestione caso sintomatico contgio COVID – 19
ALLEGATO ASUGI AI CERTIFICATI DI QUARANTENA
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Covid: Riccardi-Rosolen, linee guida certificati e riammissioni scuola
A fare chiarezza su un dubbio circolato all’avvio dell’anno scolastico ed educativo tra famiglie, presidi, pediatri e medici di base è intervenuta una circolare della Direzione centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, su sollecitazione del vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi e dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen.
La circolare si rifà al Dpcm 7 settembre 2020 e alle linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici”.
In via generale la certificazione è necessaria ogni qual volta la sintomatologia faccia riferimento al Covid-19.
Pertanto, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria, naso che cola o congestione nasale, mal di gola, cefalea, sintomi gastrointestinali nausea/vomito, diarrea, perdita o alterazione di gusto e olfatto), dovrà restare a casa e rivolgersi al medico. Se il tampone darà esito negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di base che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid-19.
Qualora invece l’esito del tampone per Covid-19 sia positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione. In tutti gli altri casi di assenza dai servizi educativi o da scuola, che non abbiano alcuna connessione con la sintomatologia da Covid-19 (ad esempio per una frattura), non vi è obbligo di certificato medico di riammissione a scuola, come stabilisce la Legge regionale 21/2005 per il territorio del Friuli Venezia Giulia.
Da parte di Riccardi e Rosolen giunge un “richiamo a famiglie, insegnanti e operatori scolastici affinché sentano propria la massima assunzione di responsabilità nei confronti del rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19 e si attengano in primis all’indicazione di non mandare a scuola o ai nidi di infanzia i propri figli se presentano sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus. È il minimo rispetto che dobbiamo a quanti hanno già sofferto, a quanti si stanno ancora adoperando per combattere la pandemia e a quanti confidano in una ripresa in sicurezza di tutte le normali attività della vita quotidiana”. ARC/SSA/ma
- DECRETO-LEGGE n. 125 del 07/10/2020. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) Tutte le informazioni sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.
it/portale/nuovocoronavirus/ dettaglioNotizieNuovoCoronavir us.jsp?lingua=italiano&menu= notizie&p=dalministero&id=5105 - Nota del Ministero dell’Istruzione. Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine” consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/
rientriamoascuola/allegati/ Nota%20Uso%20delle% 20mascherine.pdf
- DPCM 13 ottobre 2020 e Allegati al DPCM 13 ottobre 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale. Consultabile sul sito del Ministero della Salute http://www.governo.it/
sites/new.governo.it/files/ ; httpdPCM_13_ottobre_2020.pdf ://www.governo.it/sites/new. governo.it/files/Allegati_ dpcm_13_ottobre_2020.pdf - Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena consultabile sul sito del Ministero della Salute https://www.trovanorme.salute.
gov.it/norme/renderNormsanPdf? anno=2020&codLeg=76613&parte= 1%20&serie=null
- La “Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020” aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena (riportate nella precedente circolare sul tema contact tracing “Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020”), in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
Per quanto riguarda l’ISOLAMENTO dei casi di COVID-19 la circolare chiarisce che:
Le persone asintomaticherisultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 (casi positivi a lungo termine), in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Per quanto riguarda la QUARANTENA dei contatti stretti di casi di COVID-19: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Nella circolare si raccomanda di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Gruppo di lavoro Metodi e Tecnologie FAD
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
COVID 19 TRASMISSIONE LINEE AGGIORNATE
PROTOCOLLO-COVID19 IN AMBITO SCOLASTICO_ 2021 1 20ULTIMA VERSIONE
TRASMISSIONE LINEE FEBBARIO 2021
Decreto-Legge-13-marzo-2021-n.-30
Rapporto ISS COVID-19 n. 4_2021d
Dipartimento Prevenzione Sanitaria FVG Scuola contatti:
040 3997490/040 3997492
mail: scuola.dip@asugi.sanita.fvg.it
profilassi.dip@asugi-sanita.fvg.it